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Pistole in vendita in Italia

La pistola è un’arma da fuoco che ha una lunga storia. È stata utilizzata per la caccia, la difesa personale e militare. Oggi, le pistole sono ancora molto popolari e sono utilizzate in tutto il mondo.

 

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Le pistole sono state inventate nel XV secolo e sono state utilizzate principalmente per la caccia. Nel corso del tempo, le pistole sono diventate sempre più sofisticate e potenti. Oggi, ci sono molte diverse tipologie di pistole disponibili sul mercato.

Le pistole possono essere divise in due categorie principali: le pistole a canna corta e quelle a canna lunga. Le pistole a canna corta sono generalmente utilizzate per la difesa personale, mentre quelle a canna lunga sono utilizzate principalmente per la caccia.

Le pistole possono essere alimentate da diverse fonti di energia, tra cui gas compresso, aria compressa o polvere da sparo. Le pistole alimentate a gas compresso o aria compressa sono generalmente più silenziose e meno potenti rispetto alle pistole alimentate a polvere da sparo.

Le pistole possono essere anche divise in base al loro calibro. Il calibro si riferisce alla dimensione del proiettile che viene sparato dalla pistola. Le pistole con un calibro maggiore tendono ad essere più potenti ma anche più difficili da maneggiare.

Le leggi riguardanti l’uso delle armi variano da paese a paese. In molti paesi, è necessario avere una licenza per possedere una pistola o qualsiasi altra arma da fuoco. Inoltre, ci sono molte restrizioni sull’uso delle pistole, come ad esempio l’obbligo di utilizzarle solo in determinate circostanze.

In conclusione, la pistola è un’arma da fuoco che ha una lunga storia e che viene utilizzata ancora oggi in tutto il mondo. Ci sono molte diverse tipologie di pistole disponibili sul mercato e le leggi riguardanti l’uso delle armi variano da paese a paese. Se si desidera possedere una pistola, è importante conoscere le leggi locali e seguire tutte le precauzioni di sicurezza necessarie.

Il problema è che, scritta in questa maniera, la modifica fa cambiare significato al testo e ne altera le intenzioni. La Direttiva infatti, non intende vietare i contratti (e le contrattazioni) a distanza, ma impone che essi siano conclusi prevedendo che la consegna materiale dei beni (armi o componenti essenziali o munizioni) sia effettuata esclusivamente da un armaiolo o un intermediario autorizzati o in possesso di licenza oppure da un’autorità pubblica o suo rappresentante e ciò affinché venga verificata l’identità dell’acquirente e la sua autorizzazione all’acquisto.
L’introduzione del “contratto a distanza” senza conformare l’articolo agli intenti della Direttiva genera un generale divieto alla compravendita o alla contrattazione a distanza, dimostrandosi una previsione di divieto assurda in quanto la prestazione di consegna effettiva dell’arma al compratore avviene o per ritiro diretto della persona nel domicilio del venditore (che verifica quindi di persona l’identità ed i titoli di acquisto), oppure inviandola all’acquirente tramite un’armeria, oppure richiedendo in casi eccezionali un nullaosta (previsto per esempio per distanze molto elevate). Quindi nella realtà la consegna dell’arma sarà sempre effettuata verificando i dati e l’identità della persona, relegando l’attività svolta a distanza al mero accordo sull’acquisto. Attualmente tale sistema è una prassi di molte armerie e di quasi tutti i piccoli produttori, che realizzano armi realizzate su ordinazione. La modifica – non richiesta dalla direttiva – andrebbe quindi a penalizzare enormemente un’ampia fascia di piccole imprese di artigiani e di commercianti che utilizzano gli “attuali sistemi di comunicazione telematici (email, siti internet, ecc.) in aggiunta al classico uso del telefono e del fax, universalmente utilizzati per discutere preventivamente le richieste commerciali , castrando il mercato italiano laddove, invece, viene incoraggiata, anche con sostegni statali (voucher, per esempio) l’adozione di sistemi digitali di contrattazione e definizione delle procedure.

Purtroppo su questo articolo le forze politiche dell’attuale opposizione (Partito Democratico) stanno facendo un’incensante attività di propaganda distorcendo la realtà.
Non c’è assolutamente la volontà di liberalizzare la vendita per corrispondenza delle armi, ma semplicemente quella di correggere il testo dell’Atto del Governo n.23 ponendolo in linea con quanto stabilito dalla Direttiva Europea.

Sottolineo che non è neppure necessario obbligare la spedizione a mezzo di guardi particolari giurate armate, in quanto ad oggi, ogni Questore prima di rilasciare un permesso di spedizione può prescrivere misure minime di sicurezza che vanno appunto dal vettore autorizzato alla scorta armata, questo in funzione della situazione sia del luogo, percorso e quantitativo di armi.

Voglio infine ricordare che per la Direttiva Europea, sono A7 le armi semiautomatiche dotate di caricatore con capacità maggiore di 10 colpi (o 20 per le armi corte). Ma qualora il caricatore sia staccato dall’arma (pur viaggiando assieme nello stesso imballaggio) l’arma è di categoria B.
Per le armi A6, ovvero le convertite, bisogna fare una precisazione.
Consigliamo la lettura dell’articolo completo sulle armi demilitarizzate, ma vogliamo ricordare che fino a quando la Direttiva non verrà recepita in tutti gli Stati membri, in alcuni stati le armi A6 erano semplicemente armi automatiche in cui veniva soltanto tolto il congegno di scatto a raffica, senza che siano state apportate ulteriori modifiche all’arma, e che quindi una riconversione è, a patto di recuperare la componente tolta, facilmente realizzabile.
Nel nostro ordinamento però, le armi demilitarizzate sono ottenute mediante una serie di operazioni dettate dalla Circolare 577/B.50106.D.2002 del 20 settembre 2002 – Nuove disposizioni in materia di «demilitarizzazione» e «disattivazione» delle armi da sparo in cui l’arma così ottenuta risulta impossibile al ripristino del funzionamento automatico, sia perché le componenti vengono distrutte, sia perché i fori vengono allargati e successivamente riempiti con un tondino di acciaio di dimensione maggiore ed infine saldati. Tutte le altre componenti che interagiscono con l’automatismo del fuoco automatico sono  fresate nelle parti di interazione.
Come dichiarato dal Ministero dell’Interno nella circolare, il ripristino è praticamente impossibile se non di difficoltà pari o superiore a quello di realizzare una nuova arma dal nulla.
Condividiamo l’idea di assicurare il trasporto di armi A1,A2,A3,A4,A5 tramite scorta armata, ma per le A6,A7,A8 le quali sono armi comuni tuttora, la cosa sembra davvero troppo eccessiva…
E’ ridicolo richiedere la scorta armata ad un tiratore sportivo che si reca presso un poligono privato con le proprie armi.

Non dimentichiamo che lo scopo delle Direttive, a differenza dei Regolamenti, è quello di uniformare la legislazione degli Stati membri, dove talvolta sono molto differenti da Stato a Stato.
Quindi quando di si parla di armi convertite è opportuno anche pensare a quelle armi dove la conversione è tale in modo temporaneo e non definitivo.

E’ quindi pura demagogia considerare un’arma A6 a norma italiana più perciolosa di una qualunque altra arma.

Vastaa

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